Siamo stanchi di ripetere ancora una volta che il collega fuori sede perché aggregato fuori provincia non deve rientrare con il mezzo proprio.
Siamo all’assurdo, il collega di cui parliamo in data 05/02/2017 viene mandato fuori sede a Siracusa pur risultando in programmazione di recupero riposo per il 09/02/2017.- L’assurdo è che il collega riceve la disposizione dal Dirigente del X Reparto Mobile di Catania di dover rientrare in data 08/02/2017 a spese proprie con propri mezzi senza alcun rimborso spese.-
Avete capito bene, per l’ennesima volta denunciamo questa anomalia e/o assurdità, Voi come la volete chiamare? Addirittura in altre occasioni precedenti il collega alle ore 23:00 doveva cercarsi i mezzi pubblici a 15 km. dal centro abitato pur sapendo che non esistevano pullman del servizio pubblico a quell’ora.-
Scendiamo nel dettaglio giuridico: Si definisce “TRASFERTA” (prestazione lavorativa espletata in sede diversa dalla sede abituale) per lavoro, in presenza di un cambiamento temporaneo del luogo ove il dipendente svolgerà la propria prestazione, su richiesta del datore di lavoro a fronte di esigenze lavorative di carattere transitorio.-
La temporaneità della fattispecie denominata “TRASFERTA” viene distinta dall’altra fattispecie “trasferimento del lavoratore” in quanto in quest’ultimo lo spostamento del lavoratore è definitivo.-
Probabilmente la scarsa sensibilità al problema nei confronti di chi si trova in questa situazione e la confusione in tale materia ha determinato disagi al personale che sino ad ora si sta rivolgendo all’Istituto Sindacale per questo tipo di vertenza.-
Atteso che quanto sopra descritto è evidentemente sin troppo chiaro, il personale dipendente “DEVE” essere messo in condizione di poter rientrare dal fuori sede contestualizzando i necessari DOVUTI rimborsi.-
Ricordiamo ancora ove fosse necessario che il rimborso previsto per il lavoro fuori sede è determinato al netto delle spese di viaggio e di trasporto che sono state sostenute dal dipendente e per le quali, presentata idonea documentazione giustificativa, il lavoratore ha diritto al suo riconoscimento.-
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