La Segreteria Nazionale, nell’ambito delle attività di supporto al personale per individuare le strategie idonee a rivendicare i propri diritti sulla base delle prerogative concesse, ha conferito mandato all’Ufficio Studi Nazionale della Consap di redigere una serie di relazioni semplificative che illustrino atti ed adempienze necessarie in carico al personale, nelle diverse situazione strettamente correlate all’attività di servizio ed al lavoro d’ufficio. In questo primo contributo ospitiamo la sinossi di Giampiero Salvucci dirigente nazionale e componente dell’Ufficio Studi che inerente l’assenza per malattia dell’operatore di polizia.
Assenza per malattia:
Quando va comunicata e quando deve essere consegnata la relativa certificazione medica?
L’art. 61 del d.P.R. 782 del 1985 recita “il personale della Polizia di Stato che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell’ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, il certificato medico da cui risulti la diagnosi e la prognosi. L’Amministrazione ha facoltà di effettuare, tramite i propri sanitari, visite di controllo”.
Detta disposizione impone tanto la tempestività della comunicazione telefonica della causa impeditiva dello svolgimento del servizio, quanto la celerità nella trasmissione del certificato medico e, pertanto, sebbene la normativa non indichi un preciso limite temporale, la stessa deve essere interpretata secondo logica e coerentemente con la finalità che si prefigge di conseguire.
È di tutta evidenza che eventuali ritardi ingiustificati nella consegna della certificazione non possano assolutamente rientrare nell’alveo delle ipotesi che il legislatore ha voluto circoscrivere con l’espressione “più breve tempo possibile” indicato nell’art. 61 del d.P.R. 782 del 1985.
Sul punto si richiama la Circolare del Ministero dell’Interno nr. 557/RS/CN.10/0734 datata 18/03/2009 a tenore della quale “Con riferimento alla certificazione medica di temporanea inidoneità al servizio, fermo restando l’obbligo per il personale, che per ragioni di salute non sia in condizioni di prestare servizio, di darne tempestiva notizia all’ufficio da cui dipende e di trasmettere nel più breve tempo possibile il certificato medico (art.61 del DPRn782/1985), si richiama la scrupolosa osservanza della circolare della Direzione Centrale Sanità datata 3 novembre 2006 ove è stata, fra l’altro chiarita la possibilità di considerare valido il certificato medico rilasciato in data successiva, non superiore a 48 ore rispetto a quella in cui il dipendente riferisce di essere ammalato.
Al riguardo al fine di consentire al personale di giustificare l’assenza nell’ipotesi in cui l’insorgenza della malattia coincida con giorni di festività consecutive, si chiarisce che possono ritenersi validi i certificati rilasciati il primo giorno utile lavorativo, sempreché rechino l’indicazione della data dalla quale gli interessati riferiscono di essere ammalati.
In tal caso gli stessi, oltre alle comunicazioni d’obbligo già previste, dovranno informare tempestivamente l’ufficio di appartenenza sull’impossibilità di procurarsi nell’immediatezza la prescritta certificazione medica. Ciò per consentire ai dirigenti degli uffici di valutare, ove ne sussista la possibilità l’eventuale invio di un medico della Polizia di Stato per l’assistenza sanitaria”.
Sull’argomento si è espressa anche la Cassazione, sottolineando, con la sentenza n. 33134/2022, che, se il certificato medico è stato consegnato, l’assenza ingiustificata non si produce, ma la condotta del lavoratore potrà essere sanzionata, ricorrendone le condizioni, solo nel perimetro della tardività della giustificazione (cfr. Cass. Sez. Lavoro Sent. 33134/2022).
In un caso specifico il Consiglio di Stato ha ritenuto “non è sufficiente produrre la certificazione all’atto del rientro in servizio. Una tale occasione è l’eccezione, tipica dei periodi di brevissima assenza, non già la regola” (cfr. Cons. Stato Adunanza della Sezione prima 4.03.2009, parere n. 3512/08).
Infine, si rileva come sia un onere esclusivo dell’interessato provvedere alla consegna della certificazione medica, infatti, tale incombenza non può ricadere sull’Amministrazione che non ha alcun obbligo di adoperarsi per venire in possesso della documentazione sanitaria.
UFFICIO STUDI CONSAP
Dirigente Nazionale Giampiero SALVUCCI