Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018»
Stralcio da Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.100 del 2 maggio 2018 Supplemento ordinario n.21 data di entrata in vigore del provvedimento 17 maggio 2018
Decreta art 1
Ambito di applicazione e durata
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. Il medesimo decreto, limitatamente all’anno 2016, si applica al personale già appartenente al Corpo Forestale dello Stato.
Il presente decreto si applica ai vice questori aggiunti esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017, per effetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 é’ riconosciuta, a partire dal mese successivo, un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e’ pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e’ comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.