Signor Ministro
qualche giorno prima di Natale 2016 la sede provinciale dell’Inps di Arezzo, a seguito di un ricorso amministrativo per errata applicazione dei coefficienti pensionistici, presentato da un maresciallo dei carabinieri in congedo, riconosceva la piena fondatezza delle ragioni esposte, e accoglieva il ricorso in questione applicando pertanto al ricorrente l’aliquota più favorevole del 44%, alla sua base pensionabile così come previsto del resto dall’art. 54 (personale militare) del D.P.R. 1092/73.
In pratica la base pensionabile veniva calcolata con una aliquota del 35,60% art. 44 prevista per il personale civile, invece di essere calcolata sul 44% art. 54 prevista per il personale militare, dei quali, chi alla data del 31.12.1995 aveva compiuto tra i quindici e i venti anni (anni 1981-1982-1983 anche oltre, bisogna vedere le eventuali maggiorazioni ) di servizio contributivo, la base della sua pensione andava calcolata con l’aliquota al 44%.
E’ del tutto evidente che nessuna distinzione/discriminazione, può e deve essere operata all’interno del comparto sicurezza/difesa, ovvero, tra il trattamento pensionistico delle forze di polizia a status militare e quelle a status civile.
Non certamente per convincimento personale, ma alla luce della stessa legge di riforma L. 121/81, là dove indicava che ogni norma che contenesse la denominazione di Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza (vedi per esempio art.54 D.P.R. 1942/73) doveva essere sostituito con Polizia di Stato.
Interpretazione confermata dalla legge del 20 Novembre 1987, n.472 art.6 comma 5: al personale della Polizia di Stato, nonché a quello del Corpo Forestale dello Stato, in possesso delle qualifiche di P.G. e di P.S. ai soli fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l’art. 52 (personale militare) del testo unico approvato con D.P.R. 29 Dicembre 1973, n. 1092.
Ad ulteriore sostegno di quanto affermato, qualora ce ne fosse bisogno si cita l’art.61 del D.P.R. 1092/73: “al personale dei VV.FF. e al Corpo Forestale (personale non militare) dello Stato si applicano le disposizioni stabilite per quanto riguarda il trattamento di quiescenza per le categorie militari”.
Lo stesso Consiglio di Stato – 1 sez. – nell’adunanza del Marzo 1983 aveva già deliberato che: “nessuna incidenza avrebbe avuto la smilitarizzazione della Polizia di Stato sul trattamento di quiescenza, che rimane quella più favorevole prevista per i militari.”
La volontà del legislatore appare chiara e certa nell’evitare gratuiti conflitti e sovrapposizioni di sorta, in un comparto (sicurezza/difesa) delicatissimo per sua stessa natura.
Duole purtroppo rilevare, che a tutt’oggi numerose sedi territoriali dell’Inps continuano ad applicare in modo errato le modalità di calcolo sui coefficienti pensionistici previsti per il personale militare.
Determinando in questo modo un rilevante danno economico sulla rata mensile dell’assegno pensionistico.
Pertanto La preghiamo di un autorevole e decisivo intervento affinché la Direzione Generale dell’Inps emani una circolare presso tutti i presidi provinciali, per sgombrare il campo da residui dubbi interpretativi, oltre che da forzature e interpretazioni arbitrarie, al fine di adeguare e applicare in modo corretto i coefficienti inerenti il trattamento pensionistico di ogni singolo dipendente del comparto sicurezza/difesa.