Com’è noto l’elaborazione della bozza di circolare trasmessa alle OO.SS. con nota pari oggetti n. 555/RS/01/48/1/004962 del 30 novembre scorso era stata concordata nel corso della precedente riunione ove si era convenuto sulla necessità di ritornare all’applicazione letterale della norma a causa delle rilevanti difformità applicative dell’istituto derivanti dalle circolari, da ultimo quella della Direzione Centrale per le Risorse Umane del 22 settembre scorso.
Se da un lato apprezziamo le premesse e le esemplificazioni contenute nella della bozza di circolare, non possiamo però fare a meno di evidenziare come essa contenga due riferimenti ad «adeguate motivazioni» che il dipendente dovrebbe fornire nella domanda di fruizione di un congedo straordinario che la norma istitutiva definisce «speciale» affermando testualmente che codesta Amministrazione lo «concede» e non che «può concederlo», escludendo quindi ogni discrezionalità.
Inserire – viceversa – nella circolare qualsiasi riferimento ad «adeguate motivazioni», la cui necessità è stata nel tempo ritenuta necessaria dalla Giustizia amministrativa esclusivamente in relazione alla fruizione differita dell’Istituto e mai nel caso di fruizione contestuale al trasferimento, introdurrebbe una valutazione discrezionale sull’adeguatezza o meno delle motivazioni proposte da ciascun dipendente in ogni ufficio che, fatalmente, tornerebbe a vanificarne la ratio.
È infatti proprio la valutazione sull’adeguatezza o meno delle motivazioni fornite – negli ultimi vent’anni – da diverse decine di migliaia di dipendenti agli oltre milleseicento uffici, reparti ed istituti d’istruzione della Polizia di Stato che ha portato a quelle «rilevanti difformità applicative» che la bozza di circolare meritoriamente vorrebbe evitare con una serie di esemplificazioni che non potrebbe mai essere esaustiva, lasciando quindi il problema irrisolto.
Tot capita, tot sententiæ: ciò che viene ritenuto idoneo da un dirigente può non essere ritenuto idoneo da un altro e quindi – come condiviso in sede di riunione – l’unico rimedio idoneo ad evitare disparità di trattamento è espungere dalla circolare qualsiasi riferimento a motivazioni per la fruizione contestuale dell’Istituto, mentre ci sembra legittimo richiedere motivazioni con eventuale documentazione per il differimento della fruizione, come avviene per il c.s. per matrimonio.
Si ritiene utile altresì che la circolare contenga precisazioni in merito ai seguenti particolari:
1. che i giorni di congedo straordinario per trasferimento spettanti, trattandosi di un congedo straordinario speciale, si aggiungono a quelli ordinariamente disponibili per ciascun dipendente;
2. per ciò che attiene all’applicazione di questo istituto contrattuale, per trasferimento deve intendersi un provvedimento la variazione del comune nell’ambito del quale si presta servizio;
3. l’eventuale differimento della fruizione di questo congedo straordinario speciale può avvenire esclusivamente a richiesta del dipendente o quantomeno con il suo esplicito e tassativamente necessario assenso, ma non per disposizione unilaterale dell’Amministrazione;
4. che tale congedo può essere fruito sia immediatamente dopo che immediatamente prima della decorrenza del trasferimento, qualora l’Ufficio di provenienza lo autorizzi;
5. che, anche alla luce delle numerose novelle legislative intervenute, il concetto di personale ammogliato venga interpretato come anagraficamente convivente more uxorio.
Ove mai tali proposte non venissero accolte + stato richiesto al Direttore delll’Ufficio per le Relazioni Sindacali di fissare un incontro per l’esame congiunto.