La Segreteria Generale Nazionale ha inoltrato al competente ufficio ministeriale il resoconto di una circostanziata vicenda che ha riguardato il personale in missione in ordine alla citazione in procedimenti, penali, civili e amministrativi, conseguente a fatti connessi all’espletamento del servizio o all’assolvimento degli obblighi istituzionali, della provincia di Ascoli Piceno, segnalando alcune anomalie in danno del personale nella fase di rimborso delle spese di viaggio sostenute.
Come noto in base alla normativa vigente e le circolari seguenti, al personale inviato in missione fuori dalla sede di servizio compete il rimborso delle spese di viaggio con riferimento all’importo del biglietto ferroviario di prima classe, anche nel caso in cui, con o senza autorizzazione, sia stato utilizzato un mezzo di trasporto non di proprietà dell’Amministrazione, poi sempre nella stessa circolare si chiariva che con l’ordine di citazione, anche su richiesta delle parti private del processo, l’ufficio deve considerare il dipendente in servizio, con eventuale corresponsione del trattamento di missione, qualora l’attività testimoniale riguardi fatti connessi al’espletamento del servizio.
La circostanza segnalata dalla Consap, con richiesta di autorevole intervento del Capo della Polizia, riguarda il fatto che colleghi inviati in missione con queste fattispecie siano stati liquidati dall’Ufficio Amministrativo Contabil, in ordine alle spese di viaggio, con un importo notevolmente inferiore a quello del rimborso del biglietto ferroviario di prima classe previsto per legge, risultante sulla base di una sommaria consultazione di un sito web per la distanza chilometrica incrociata con i parametri di una fantomatica tabella che si dichiara fornita da Prefettura o Ministero senza ulteriori coordinate in grado di consentire un riscontro da parte del personale del rimborso corrisposto.
Senz’altro un danno per i colleghi e colleghe per questo specifico episodio, nel contesto di una procedura di rimborso quantomeno nebulosa e degna di un decisivo chiarimento. La competenza sulle spese di missione giudiziarie in materia di rimborso delle spese di viaggio, fra organi dello Stato, in questo caso Ministero Grazie e Giustizia e Interno, è tutt’altro che chiara laddove da una parte si afferma che il trattamento economico di missione corrisposto dall’Amministrazione dell’Interno, sia quello ottenuto per differenza rispetto alla somma erogata dal Ministero di Grazia e Giustizia, (importi che arriveranno al dipendente dopo molti mesi o addirittura anni con contestuale richiseta dell”Iban personale) somma che l’operatore di polizia è chiamato ad anticipare determinando così un danno economico per il dipendente, va segnalato anche che l’alternativa possibile, ossia quella di rinunciare alla quota di rimborso del Ministero di Grazia e Giustizia, per ricevere l’intero importo dall’Ufficio Amministrativo Contabile in molti casi viene inibita dalle stesse cancellerie dei tribunali , restii a dichiarare sul retro del foglio di viaggio la dicitura “il teste non ha ricevuto alcun rimborso delle spese di viaggio…” in quanto la procedura giuridicamente corretta si afferma è quella dell’autocertificazione, che però davanti all’Ufficio Amministrativo Contabile, non è tenuta in nessun conto.
In ragione di ciò si ritiene necessario fare chiarezza in ordine alla procedura corretta per scongiurare che un’attività di garanzia a tutela della Giustizia e dell’efficienza dell’accertamento delle responsabilità giuridiche correlata all’attività di servizio si traduca in un danno patrimoniale per il dipendente.